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Guida al IV Conto Energia
Il IV Conto Energia norma l’incentivazione degli impianti fotovoltaici, allacciati alla rete elettrica dal 1° Giugno 2011, fino al 31 Dicembre 2016.
La taglia minima degli impianti fotovoltaici è 1 kWp.
Gli incentivi per il fotovoltaico si riducano nel tempo con cadenza mensile fino a fine 2011 e successivamente con cadenza semestrale, in previsione di una riduzione dei costi e del raggiungimento della grid-parity.
C’è una distinzione tra piccoli impianti e grandi impianti.
Si definiscono piccoli impianti gli impianti sugli edifici con potenza <= 1 MWp, oppure gli altri impianti con potenza <= 200 kWp, in regime di scambio sul posto.
Si definiscono grandi impianti, tutti gli altri.
I grandi impianti hanno dei limiti di potenza e di costo, limiti inesistenti per i piccoli impianti.
Inoltre c’è anche una limitazione sull’utilizzo dei terreni agricoli:
• Gli impianti su terreno agricolo non potranno superare 1 MWp e, nel caso di terreni dello stesso proprietario, non potranno essere collocati ad una distanza inferiore di 2 km.
• Si può destinare all’impianto fotovoltaico al massimo il 10% della superficie del terreno agricolo.
Gli inverter utilizzati in impianti che entreranno in esercizio dal 1° Gennaio 2013, dovranno:
• Mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
• Consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
• Aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto fotovoltaico;
• Consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;
• Limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
• Evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
Per gli impianti allacciati successivamente al 03 Marzo 2012, è necessario un certificato che attesta che i moduli fotovoltaici utilizzati godono di 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
Per gli impianti che entreranno in funzione successivamente al 30 Giugno 2012 sarà necessaria anche la seguente documentazione:
• Certificato del produttore dei moduli che attesta l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vite;
• Certificato del produttore che attesta che l’azienda possiede le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale);
• Certificato di ispezione della fabbrica, rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, relativo al rispetto della qualità del processo produttivo, dei materiali utilizzati e del livello di produzione dei moduli Europeo.
• Per evitare il sezionamento di impianti grandi in più piccoli, gli impianti realizzati dal medesimo soggetto responsabile (o riconducibili ad esso) e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue, si intendono come un unico impianto di potenza pari alla somma dei singoli impianti.
• E’ previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
• Si ha diritto a questo premio con una riduzione di almeno il 10% sia dell’indice di prestazione energetica estiva, che invernale dell’involucro edilizio.
• Il premio è pari alla metà della riduzione energetica dell’edificio, fermo restando il limite massimo del premio del 30%.
Sono previsti altri premi:
• 5% per gli impianti NON realizzati su edificio, installati su aree definite come industriali, miniere, cave, discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
• 5% per i piccoli impianti realizzati da comuni con meno di 5000 abitanti;
• 0,05 €/kWh per gli impianti realizzati su edifici, in sostituzione di eternit o contenenti amianto;
• 10% per gli impianti il cui costo dell’investimento, nei soli termini del materiale e non del lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea.
• Impianti realizzati su pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e serre non sono considerati impianti su edificio e hanno diritto ad una tariffa che è la media aritmetica tra quella per ‘Impianto su edificio’ e ‘Altri impianti’.
• Oltre agli impianti ‘standard’ sono previste tariffe più alte per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti a concentrazione.
• Il GSE ha rilasciato una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, che potete scaricare qui.
L’impianto è definibile su edificio quando:
• I moduli sono installati su impianti piani, con pendenza fino a 5°
-> regole balaustra…
• Moduli installati su tetti a falda
-> i moduli devono essere complanari alla falda
• Moduli su coperture diverse di quelle sopra
-> complanari al piano tangente con tolleranza +- 10°
• Moduli installati in qualità di frangisole
-> i moduli devono fare ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti
I moduli devono avere tutte le seguenti caratteristiche:
• I moduli devono essere sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:
• Coperture, superfici opache, trasparenti, semitrasparenti o apribili;
• Moduli e componenti con significative innovazioni tecnologiche;
• Moduli realizzati industrialmente con le seguenti funzioni:
• Protezione e regolazione termica comparabile con l’elemento edilizio sostituito;
• Impermeabilizzazione della struttura sottesa;
• Tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito.
• Ossia impianti ‘su edificio’, ‘altri impianti’ e con la media aritmetica anche serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche.
Per consultare il decreto per intero cliccate sul seguente link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_PV_firmato.pdf






